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La Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE), Ente pubblico con sede in Roma,
viale della Letteratura 30, rappresentata dal dott. Angelo
DELLA VALLE,
e
l'Associazione
Italiana per l’Information Technology (ASSINFORM), con sede
in Milano, via Larga n.23, rappresentata dall'ing. Giulio
KOCH,
PREMESSO CHE
- la SIAE e ANEE hanno sottoscritto
in data 13 luglio 2001 l' "Accordo per le utilizzazioni
attraverso reti telematiche e di telecomunicazione dei
repertori amministrati dalla SIAE" e che detto Accordo
è scaduto il 31 dicembre 2002;
- la SIAE e ASSINFORM mantengono
il comune interesse allo sviluppo delle attività economiche
conseguenti alla diffusione delle tecnologie telematiche
e di telecomunicazione che prevedono l'utilizzazione dei
repertori amministrati dalla SIAE e intendono adoperarsi
perché tale sviluppo avvenga nel pieno rispetto delle
regole del mercato e dei diritti degli Autori, degli Editori
e delle Società di Autori che hanno affidato alla SIAE
il mandato per la tutela delle loro opere;
LE PARTI
concordano sui
contenuti del nuovo testo di Licenza per l'utilizzazione
delle opere musicali tutelate dalla SIAE nelle suonerie
per telefonia mobile (Allegato 1) e confermano la reciproca
disponibilità a proseguire i loro rapporti per consolidare
l'ambito di collaborazione anche negli altri settori di
comune interesse.
Tale attività
consisterà nell'informazione e nel confronto periodico sulle
tematiche inerenti all'utilizzazione legale delle opere
dell'ingegno da parte degli associati ad ASSINFORM, con
particolare riguardo ai nuovi modelli di business da essi
adottati.
°°°
In ragione della collaborazione
e delle attività di informazione prestate da ASSINFORM per
la corretta applicazione della Licenza, dell'impegno a proseguire
in tale attività e della disponibilità ad adoperarsi affinché
tutti i suoi Associati, presenti e futuri, aderiscano al
testo allegato, la SIAE concede agli associati ASSINFORM
(il cui elenco è fornito con l'Allegato 2, che ASSINFORM
si impegna ad aggiornare con tempestività all'atto dell'adesione
o dell'uscita dei singoli associati dall'organizzazione)
una deduzione nella misura del 5% da applicarsi sul compenso
percentuale dovuto da ogni associato e determinato ai sensi
degli artt. 6 e 7 della Licenza. Tale deduzione non si applica
ai compensi minimi garantiti per suoneria indicati nell'art.6.2
della Licenza.
Letto, approvato e
sottoscritto il 17/12/03
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