1. che al fine di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei
processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma
1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio
di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859;
2. che le disposizioni per la stipulazione delle Convenzioni
per l'attuazione dei tirocini sono contenute nel Decreto
n. 142 del 25/03/1998 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali al quale si richiama la presente Convenzione;
3. che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
in attuazione dell'Articolo 9, comma 1, lettera a) del D.M.
142 del 25/3/98, con Decreto del Direttore Generale per
l'Impiego - Divisione VII del 22 gennaio 2001, ha assegnato
alle Regioni del Mezzogiorno le risorse del Fondo per l'Occupazione
per la realizzazione di tirocini di mobilità geografica
a favore di giovani disoccupati;
4. che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art.2 del D.M.
del 22 gennaio 2001, ha stipulato convenzioni con le Regioni
Sardegna, Puglia, Sicilia per facilitare la realizzazione
di tirocini a favore di giovani disoccupati del Mezzogiorno
presso datori di lavoro con unità produttive in Lombardia;
5. che la Regione Lombardia, con lettera di incarico del
8 luglio 2002 prot. E1.2002.0110837 firmata dal Direttore
Generale dell'Assessorato alla Formazione, Istruzione e
Lavoro, ha assegnato all'Agenzia Regionale per il Lavoro
il compito di dare attuazione alle azioni di sostegno previste
dalle suddette convenzioni, in qualità di soggetto promotore
dei tirocini;
6. che il Progetto Interregionale denominato "Azioni di
accompagnamento e supporto alla mobilità geografica Sud/Nord"
prevede azioni di supporto al percorso formativo dei tirocinanti;
1. che le parti valutano la necessità di
attivare una collaborazione con le associazioni lombarde
dei datori di lavoro per la realizzazione del programma
di attività previsto dalle convenzioni, con particolare
riguardo alla diffusione dell'iniziativa, all'azione di
raccolta delle disponibilità dei datori di lavoro ad ospitare
tirocinanti, alla collaborazione nella definizione dei
progetti formativi individuali, all'azione di tutoraggio
delle imprese che ospitano i tirocinanti;
SI
CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo
1
Ai sensi dell'art. 18 della
legge 24 giugno 1997 n. 196, le aziende aderenti alle
associazioni datoriali firmatarie la presente convenzione,
potranno accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento
presso le proprie strutture giovani disoccupati provenienti
dalle Regioni che hanno sottoscritto le convenzioni di
cui al punto 4 delle premesse;
Articolo
2
Il tirocinio formativo
e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera
d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di
lavoro. La durata del tirocinio è di sei mesi.
Articolo 3
E' previsto un percorso
formativo per l'acquisizione di competenze trasversali
dei tirocinanti della durata di 91 ore.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione
ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato
dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo,
e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto
ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante
in base alla presente Convenzione viene predisposto un
progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dal
Soggetto Promotore (ARL), tirocinante e azienda, contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti,
uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail
e per la responsabilità civile.
Articolo
4
Durante lo svolgimento
del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante
è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo
e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene
ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento
del tirocinio.
Articolo
5
L'Agenzia Regionale per
il Lavoro, in qualità di soggetto promotore, assicura
il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso
l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente
durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti
dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo
riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto
promotore) ed al soggetto promotore.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla
regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti
per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze
sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun
progetto formativo e di orientamento. L'Agenzia Regionale
per il Lavoro si impegna a trasmettere alle associazioni
datoriali, firmatarie la presente convenzione, copia di
ciascun progetto formativo relativo alle aziende associate.
Articolo
6
L'Agenzia Regionale per
il Lavoro si impegna a garantire ai tirocinanti la copertura
dei costi per le spese di vitto, alloggio, e viaggi fino
ad un massimale di 1033,00 Euro mensili, ciò attraverso
le apposite risorse previste all'art. 3 delle Convenzioni
di cui al punto 4 delle premesse; l'erogazione del contributo
sarà effettuata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro direttamente
al tirocinante.
Articolo
7
Le associazioni datoriali
firmatarie la presente convenzione si impegnano a collaborare
con l'Agenzia Regionale per il Lavoro alla realizzazione
del programma di tirocini attraverso:
- un'azione di promozione e informazione del programma
di tirocini oggetto della presente convenzione presso
i propri associati;
- la raccolta delle disponibilità dei datori di lavoro
ad ospitare tirocinanti;
- l'individuazione della struttura formativa per l'erogazione
della formazione trasversale.
L'Agenzia Regionale per il Lavoro s'impegna a garantire,
attraverso le iniziative più idonee, un incontro efficace
tra le competenze dei candidati al tirocinio e i requisiti
indicati dalle imprese ospitanti; a tal fine l'Agenzia
Regionale per il Lavoro potrà essere affiancata dalle
associazioni datoriali firmatarie la presente convenzione
nella fase di abbinamento azienda/tirocinante, sostenendone
le spese di trasferta. In tale fase, l'Agenzia e le singole
associazioni potranno inoltre prevedere, laddove lo ritengano
opportuno, il coinvolgimento delle imprese attraverso
la partecipazione di un esperto individuato in ambito
aziendale. Le spese connesse all'eventuale partecipazione
dell'esperto aziendale saranno interamente a carico dell'impresa.
Art. 8
Articolo
8
La presente convenzione
decorre dalla data di sottoscrizione. La sua durata è
legata alla realizzazione dei tirocini di mobilità geografica
a favore dei giovani disoccupati provenienti dalle regioni
del Mezzogiorno sino all'esaurirsi delle risorse ministeriali
stanziate per i tirocini Nord/Sud.