Inglese | Italiano
 ASSOCIAZIONE » ACCORDI E CONVENZIONI
 

CONVENZIONE QUADRO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO DATORI DI LAVORO CON UNITÀ PRODUTTIVE IN LOMBARDIA, DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI PROVENIENTI DAL MEZZOGIORNO

(art. 18 L.196/97 e art. 3 e 4 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Milano, 20 Novembre 2003


PREMESSO

1. che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859;
2. che le disposizioni per la stipulazione delle Convenzioni per l'attuazione dei tirocini sono contenute nel Decreto n. 142 del 25/03/1998 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale si richiama la presente Convenzione;
3. che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'Articolo 9, comma 1, lettera a) del D.M. 142 del 25/3/98, con Decreto del Direttore Generale per l'Impiego - Divisione VII del 22 gennaio 2001, ha assegnato alle Regioni del Mezzogiorno le risorse del Fondo per l'Occupazione per la realizzazione di tirocini di mobilità geografica a favore di giovani disoccupati;
4. che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art.2 del D.M. del 22 gennaio 2001, ha stipulato convenzioni con le Regioni Sardegna, Puglia, Sicilia per facilitare la realizzazione di tirocini a favore di giovani disoccupati del Mezzogiorno presso datori di lavoro con unità produttive in Lombardia;
5. che la Regione Lombardia, con lettera di incarico del 8 luglio 2002 prot. E1.2002.0110837 firmata dal Direttore Generale dell'Assessorato alla Formazione, Istruzione e Lavoro, ha assegnato all'Agenzia Regionale per il Lavoro il compito di dare attuazione alle azioni di sostegno previste dalle suddette convenzioni, in qualità di soggetto promotore dei tirocini;
6. che il Progetto Interregionale denominato "Azioni di accompagnamento e supporto alla mobilità geografica Sud/Nord" prevede azioni di supporto al percorso formativo dei tirocinanti;

CONSIDERATO

1. che le parti valutano la necessità di attivare una collaborazione con le associazioni lombarde dei datori di lavoro per la realizzazione del programma di attività previsto dalle convenzioni, con particolare riguardo alla diffusione dell'iniziativa, all'azione di raccolta delle disponibilità dei datori di lavoro ad ospitare tirocinanti, alla collaborazione nella definizione dei progetti formativi individuali, all'azione di tutoraggio delle imprese che ospitano i tirocinanti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, le aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie la presente convenzione, potranno accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture giovani disoccupati provenienti dalle Regioni che hanno sottoscritto le convenzioni di cui al punto 4 delle premesse;

Articolo 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. La durata del tirocinio è di sei mesi.

Articolo 3

E' previsto un percorso formativo per l'acquisizione di competenze trasversali dei tirocinanti della durata di 91 ore.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dal Soggetto Promotore (ARL), tirocinante e azienda, contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

L'Agenzia Regionale per il Lavoro, in qualità di soggetto promotore, assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. L'Agenzia Regionale per il Lavoro si impegna a trasmettere alle associazioni datoriali, firmatarie la presente convenzione, copia di ciascun progetto formativo relativo alle aziende associate.

Articolo 6

L'Agenzia Regionale per il Lavoro si impegna a garantire ai tirocinanti la copertura dei costi per le spese di vitto, alloggio, e viaggi fino ad un massimale di 1033,00 Euro mensili, ciò attraverso le apposite risorse previste all'art. 3 delle Convenzioni di cui al punto 4 delle premesse; l'erogazione del contributo sarà effettuata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro direttamente al tirocinante.

Articolo 7

Le associazioni datoriali firmatarie la presente convenzione si impegnano a collaborare con l'Agenzia Regionale per il Lavoro alla realizzazione del programma di tirocini attraverso:
- un'azione di promozione e informazione del programma di tirocini oggetto della presente convenzione presso i propri associati;
- la raccolta delle disponibilità dei datori di lavoro ad ospitare tirocinanti;
- l'individuazione della struttura formativa per l'erogazione della formazione trasversale.
L'Agenzia Regionale per il Lavoro s'impegna a garantire, attraverso le iniziative più idonee, un incontro efficace tra le competenze dei candidati al tirocinio e i requisiti indicati dalle imprese ospitanti; a tal fine l'Agenzia Regionale per il Lavoro potrà essere affiancata dalle associazioni datoriali firmatarie la presente convenzione nella fase di abbinamento azienda/tirocinante, sostenendone le spese di trasferta. In tale fase, l'Agenzia e le singole associazioni potranno inoltre prevedere, laddove lo ritengano opportuno, il coinvolgimento delle imprese attraverso la partecipazione di un esperto individuato in ambito aziendale. Le spese connesse all'eventuale partecipazione dell'esperto aziendale saranno interamente a carico dell'impresa. Art. 8

Articolo 8

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione. La sua durata è legata alla realizzazione dei tirocini di mobilità geografica a favore dei giovani disoccupati provenienti dalle regioni del Mezzogiorno sino all'esaurirsi delle risorse ministeriali stanziate per i tirocini Nord/Sud.

 

  
Copyright © 2001- 2009    ASSINFORM CF: 97383050156 - email: segreteria@assinform.it