La normativa statale sull’accessibilità ossia sulla capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie o configurazioni particolari è stata introdotta in Italia all’inizio del 2004 con l’approvazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, proposta dall’allora Ministro per l'innovazione e le tecnologie, Lucio Stanca. E' una importante normativa per la democrazia digitale e per la riduzione del digital divide.
La legge 9 gennaio 2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, in particolare, ha l’obiettivo e la finalità di tutelare e garantire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
La legge n. 4 del 2004 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004. Successivamente il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245, del 19 ottobre 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294, del 18 dicembre 2012) ha disposto con l'articolo 9, comma 4, lettere a) e b) rispettivamente la modifica dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, commi 4 e 5.
Le disposizioni della legge n. 4 del 2004 sono state attuate dal:
- decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75, “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005);
- decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005) che stabilisce le linee guida recanti i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine;
- decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, “Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008);
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 marzo 2013, “Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: ‘Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici’” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2013).
La legge reca, all’articolo 2, le seguenti definizioni:
- “accessibilità”: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- “tecnologie assistive”: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
I soggetti destinatari della legge, ai sensi dell’articolo 3, sono:
- le pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende private concessionarie di servizi pubblici;
- gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
- le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
- le aziende municipalizzate regionali;
- le aziende appaltatrici di servizi informatici.
La legge si applica anche a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
Le disposizioni di legge non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
Le disposizioni introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevedono modifiche in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. E’ assegnato all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi. Per effetto delle disposizioni introdotte l’inclusione digitale deve essere garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.
L’Agenzia per l’Italia digitale ha emanato la circolare n. 61 del 2013, “Obiettivi di Accessibilità” (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013), relativa agli obblighi di accessibilità per le pubbliche amministrazioni.
A livello internazionale sono state definite e aggiornate le linee guida recanti standard per la realizzazione di siti web accessibili. Il W3C rappresenta il soggetto al quale fa riferimento anche l’Unione europea: esso sviluppa specifiche tecniche e linee guida al fine di assicurare un'alta qualità tecnica ed editoriale.
In sede dell’Unione europea, è stata pubblicata la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Gli Stati Membri devono recepire i dettami entro il 23 settembre 2018.